Diritto Romano

Filippo Canal, avvocato e lettore del Corriere della Sera, ha scritto una lettera al Corriere sulla questione della non rieleggibilità di Formigoni ed Errani alle prossime regionali. Sergio Romano ha chiesto in giro, e gli hanno detto la cosa sbagliata.


Caro Romano, perché nessuno solleva il dubbio circa l’ineleggibilità di Formigoni ed Errani alla carica di presidente delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, stante il vigente limite di 2 mandati consecutivi posto dall’articolo 2, lettera f della Legge 2 luglio 2004 n. 165?
Filippo Canal

Formigoni ed Errani sono rieleggibili perché il numero dei mandati, a differenza di quelli dei sindaci, dipende dagli Statuti regionali, non dal Parlamento nazionale. Quelli della Lombardia e dell’Emilia Romagna non escludono il terzo mandato.

Ma la legge del 2004 elenca al punto 2 “i limiti dei principi fondamentali” che le regioni non possono superare nel disciplinare la materia. La lettera f recita:

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Quindi la non rieleggibilità è sottratta alle competenze delle regioni: non si può e basta. Possono i consiglieri di Romano aver equivocato sul passaggio conclusivo (“sulla base eccetera”), che evidentemente si riferisce a “eletto a suffragio diretto”? Non so, ma a scanso di equivoci riporto su questo punto anche un parere più attendibile del mio.

Con riguardo all’art. 2, recante i principi in materia di ineleggibilità, restano ferme nel testo definitivo le modifiche già apportate dal Senato al d.d.l. governativo, con l’introduzione tuttavia di una significativa novità – forse la più rilevante – nella “previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”exlett. f), primo comma, art. 2. La citata ipotesi diviene dunque principio inderogabile ad opera del legislatore regionale nella definizione delle cause di ineleggibilità del Presidente della Giunta eletto direttamente e non più mero principio al quale “eventualmente” conformare la legislazione elettorale regionale, così come precedentemente contemplato dalla lett. c), primo comma, art. 4 del d.d.l.. Nella prima versione del testo non soltanto la Regione veniva lasciata libera di contemplare ipotesi di limitazione alla rieleggibilità del Presidente di Giunta eletto direttamente, ma, coerentemente, non era nemmeno contemplato un numero limite di mandati consecutivi oltre il quale fare operare il detto divieto, venendo tutto rimesso alla discrezionale valutazione del legislatore regionale.

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