Intercettazioni e preti

La mia impressione è che non sia vero quello che si scrive in giro sul disegno di legge sulle intercettazioni e i preti: ovvero che nel ddl sarebbe contenuta una norma che obbliga ad avvisare le gerarchie ecclesiastiche se si intercetta un sacerdote. Ho cercato di studiare la materia, perché l’eventualità che le cose stiano come riferiscono le sintesi giornalistiche è affascinate e fa quasi ridere. Il presente governo con tutti i guai che ha rispetto all’uso delle intercettazioni si preoccupa pure di proteggere i preti proprio in tempi in cui la difficoltà di indagine sui preti è stata molto discussa.

Però, ripeto, a meno che non mi sfugga qualcosa, la norma citata non dice quello. Dovete avere un momento di pazienza, ma ve ne sarò grato, che magari la capite meglio di me. Questo è il passaggio della legge in vigore che verrebbe modificato:

129. Informazioni sull’azione penale.

1. Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’Ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato.

3. Quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

Queste sono le modifiche proposte dal ddl:

24. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell’imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

Allora. È vero che delle modifiche ci sono, evidentemente. Ma non si parla mai di intercettazioni. Il cambiamento sensibile sta nel superamento dell’espressione “azione penale”, sostituita da “ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia”. Ma le intercettazioni, che io sappia, non sono misure cautelari personali. Quindi, benché ridicole nella loro natura e forma (l’elenco di cariche religiose è meraviglioso) le norme non mi sembrano dire quello che ha sintetizzato qualche lancio di agenzia poi ripreso da tutti quanti. Piuttosto, mi pare provengano da vecchie intenzioni di maggior definizione di regole concordatarie, come si vede qui. Ma magari mi sono perso qualcosa.

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7 commenti su “Intercettazioni e preti

  1. Andrea Pusceddu

    Premetto che sono ingegnere e non giurista, ma i commi 2-bis e 2-ter dicono che quando il soggetto è “indagato o imputato” si devono avvisare i suoi superiori.
    Quello che capisco io è che se intercetto un indagato laico che parla con un sacerdote di un reato che entrambi hanno commesso (ad esempio) non dovrei avvisare nessuno. Ma se ho il sospetto che un ecclesiastico delinqua, e voglio intercettare lui, allora devo avvisare le alte porpore.
    Non credo infatti che si possa intercettare l’utenza telefonica di uno che non è indagato.

    My two cents

  2. andrea.rossato

    i commi 2-bis e 2-ter indicano solo le autorità alle quali inviare l’infomazione, ma i casi nei quali l’informazione sia da inviarsi è stabilita dal comma 2.

    d’altro canto la confusione è comprensibile: prima ciascun comma indicava le condizioni per l’invio, per cui ora pare quasi che il 2-bis ed il 2-ter stabiliscano che l’unica condizione richiesta sia il solo fatto dell’essere indagato.

  3. Andrea Pusceddu

    Ehm, appena parlato con esperto in materia che mi ha detto che ho fatto “una confusione pazzesca”.

  4. piccoglio

    Il comma 2-bis non è scritto molto bene ma mi pare comunque chiaro.

    “nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico … invia … l’informazione quando è stata applicata … ogni altra misura cautelare personale”

    Dunque, perché si proceda all’informazione, ci devono essere due condizioni:

    1. essere indagato
    2. l’applicazione della misura cautelare.

    Il termine “indagato” sostituisce il termine “imputato” del vecchio comma 2. Dunque si procede all’informazione solo quando l'”indagato” subisce misura cautelare, allo stesso modo in cui prima si procedeva solo quando l'”imputato” subiva azione penale.

    O no?

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  6. carlodigaeta

    ad essere sincero non implica che ci sia comunicazione ai superiori. La comunicazione avviene solo quando vengono applicate misure cautelari..in nessun caso i speroiori possono essere informati del procedimento prima dell’interessato..

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