“La sentenza riesce a trasformare in un paragrafetto marginale un punto essenziale della difesa mia e di Pietrostefani. Si tratta della sfilza di versioni successive attraverso cui Marino, che ha cominciato sostenendo di essere stato avvicinato a Pisa da me e da Pietrostefani, che gli avremmo impartito il mandato omicida, procede facendo impallidire la partecipazione di Pietrostefani al colloquio, poi ricordandone la sola presenza, poi non ricordandone la presenza, infine rammaricandosi di non ricordarne con precisione l’assenza… Tutto ciò perchè, nel frattempo, Pietrostefani ha, grazie a una coincidenza imprevista da Marino, dimostrato di non essere stato a Pisa. L’episodio mostrava fin dalle radici la menzogna del racconto di Marino; inoltre, la sua prontezza, assecondata dolosamente dai magistrati, a riaggiustare le versioni successive sulle smentite ricevute. (E’ successo su tutti i punti della sua accusa). Doveva bastare a far cadere immediatamente l’accusa relativa al preteso colloquio pisano del 13 maggio 1972. E’ scandaloso che non sia stato così. Ma sentite come ora la questione viene disinvoltamente riconfezionata dall’ultima sentenza: “Il 21 luglio ’88 al P.M. il Marino aveva detto che a Pisa, al termine del Comizio /maiuscole sempre dell’estensore, uomo sensibile alle maiuscole, ndr/ di Sofri, era stato avvicinato da questi e da Pietrostefani. Poi il 21 luglio successivo /sic!/ al G.I. e al P.M: precisava di avere parlato soprattutto con Sofri, perchè Pietrostefani l’aveva incontrato spesso a Torino e non ne aveva la necessità. Il successivo 17 Agosto al G.I. ribadiva il colloquio con Sofri, pur ricordando la presenza di Pietrostefani. Il 16 Settembre 1988, in sede di confronto con Sofri, dichiarava di non poter affermare con certezza la presenza di Pietrostefani. Infine al dibattimento di 1