L’esperto Caselli

Quando un giornale pubblica il parere di un magistrato su cose che riguardano la giustizia, noialtri persone qualunque lo leggiamo con l’attenzione di chi cerca guide tecniche e competenti in un campo ignoto e ostile. Ancora di più questo avviene quando il tema è delicato e complesso come la riforma Alfano e l’esperto è un magistrato famoso e importante come Giancarlo Caselli.

Caselli però, intervistato dal Corriere della Sera, fa oggi il contrario di quello che ci si attenderebbe da un esperto: e risponde sul tema dell’assoluzione definitiva in primo grado come farebbe uno qualunque di noi totalmente sprovveduto, argomentando con logica spicciola e frasi ad effetto. Offrendo a chi lo legge l’obiezione che se si abolisce il processo d’appello per gli assolti lo si dovrebbe abolire anche per i condannati. Che noi ignoranti diciamo “eccerto, giusto, così siamo pari”. Solo che Caselli sa bene che accusa e difesa non giocano una partita. Non sono due squadre. Non sono pari. Sa che un condannato e un assolto non sono due esiti equivalenti di un processo.

Caselli sa, e dovrebbe dire, che i nostri principi giuridici tutelano l’imputato e prevedono – per restare sul suo piano metaforico – che in caso di parità vince lui. Che “in dubio pro reo”. Che è meglio un colpevole libero che un innocente in carcere. E che, quindi, la norma sull’assoluzione definitiva in primo grado discende da questi principi e dall’idea che se un imputato è stato assolto una volta da una corte questo costituisca almeno “un ragionevole dubbio” sulla sua colpevolezza. Che oggi un imputato condannato in secondo grado e in Cassazione, sconta una pena pur essendo stato una volta assolto da un processo (i tribunali americani, per dire, richiedono addirittura le unanimità delle giurie).

E quindi, cosa che Caselli sa e tace per tutta l’intervista, la discussione non è sul dare un aiutino alla squadra degli imputati e non darlo alla squadra degli accusatori. La discussione è sul garantismo e sulla fondatezza o meno del principio sul “ragionevole dubbio”: Caselli lo sa, e non ne fa cenno (neanche usando il valido ma abusato argomento della lotta alla mafia). La giustizia e il diritto sono un’altra cosa, le si leggono in un altro modo, le si spiegano in un altro modo, non coi paragoni sulle radiografie.

Ma anche se l’abolizione dell’appello per gli innocenti fosse l’unico punto Caselli sarebbe contrario. Perché? I processi si accorcerebbero.
«Certo, ma il pm non presenta appello per sfizio o per avere ragione per forza. Ma perché tutela la legge. Bisogna guardare le cose non solo dal punto di vista dell’imputato ma anche dell’interesse sociale che è non avere colpevoli in libertà».
Si obietta che non è giusto tenere anni un cittadino sulla graticola.
«Ma se si riduce la possibilità di appello bisogna farlo per tutti: innocenti e colpevoli. Come nella maggioranza dei Paesi occidentali».
Perché?
«Altrimenti si altera il principio della parità delle armi tra accusa e difesa. La legge Pecorella, che lo propose, venne bocciata dalla Corte Costituzionale (che sarà pure composta da comunisti ma anche dai maggiori giuristi di questo Paese) proprio per questo. Oltre al fatto che non faceva distinzione tra reati. E impedirebbe l’appello anche per i più gravi delitti. Ma c’è di più».
Ovvero?
«Il giudice fa un mestiere difficile come quello del medico, ma non ha a disposizione radiografia, risonanza, tac. Ha una conoscenza debole che deve accontentarsi della prospettazione fatta dalle parti contrapposte. La differenza di valutazione è dietro l’angolo. Che ci siano altre verifiche e riletture degli atti la trovo una garanzia importante per l’accertamento dei fatti. Ci è successo di recente con un processo per mafia»

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.
Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

36 commenti su “L’esperto Caselli

  1. Francesco

    Sarò tonto, ma io questo fatto del ragionevole dubbio non lo vedo così collegato.

    Se un tribunale assolve lo può fare anche perché non ha a disposizione tutte le prove o perché prende una cantonata su una di queste o per un errore nell’interpretazione della legge (se il fatto, accertato, sia o meno reato) o perché un testimone (o peggio un giudice) è stato corrotto.

    In tutti questi casi (e altri) l’assoluzione non comporta necessariamente che in un processo successivo ci sia un ragionevole dubbio sul fatto in esame.

    Certo che se l’assoluzione è data per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto (i termini sono vecchi, ma il concetto si capisce), deve esserci perlomeno qualche fatto nuovo perché il ricorso debba essere ammesso (nuove prove, la prova della corruzione di un testimone…), ma il fatto di non ammetterne automaticamente nessuno, comunque motivato, non mi pare una conseguenza del principio del “ragionevole dubbio”.

    Piuttosto sarebbe interessante punire tutti i ricorsi “temerari” (non solo fatti dai magistrati, ma anche dagli imputati e soprattutto dalle parti nelle cause civili), ovvero quelli presentati con motivazioni palesemente inconsistenti.

    Detto questo, sulla inconsistenza delle argomentazioni di Caselli sono completamente d’accordo.

  2. Domiziano Galia

    Non sono d’accordo: accusa e difesa giocano proprio una partita. Questo perché il fine della difesa non è la giustizia, non è la verità. E’ la salvaguardia del proprio assistito con qualsiasi mezzo, anche assolutamente pretestuoso, al punto di poter travestire da ragionevole dubbio un cavillo squisitamente tecnico. E di fronte ad una difesa che sia disposta a “barare”, l’accusa risponde del metodo piuttosto che nel merito.
    E’ un conflitto insanabile fino a quando lo scopo non divenga, necessariamente per entrambe le parti, la persecuzione della ricostruzione della verità, e non il farla franca da una parte ed il cercare di impedirlo dall’altra, com’è adesso.
    Ed io non lo so se ciò sia possibile fintanto che l’accusa sia emanazione dell’interesse pubblico e la difesa di quello privato. E’ la struttura stessa dell’impianto giudiziario che conduce ad uno scontro. E quindi anche la difesa dovrebbe essere, questo significa giustizia, interesse pubblico. Che un innocente non venga condannato. Ma che un colpevole lo sia. Ma questo non è sovente l’interesse di un avvocato, visto che il suo successo dipende dalla vittoria e non dalla verità.

  3. Luca

    Se un testimone è corrotto e basta per fare assolvere, sarà corrotto e bastante anche in appello. Gli errori nelle interpretazioni non possono avvenire così facilmente: un processo ha giurie o giudici, e devono sbagliare in maggioranze. E soprattutto non devono avvenire, e il loro verificarsi deve essere una rarissima eccezione di cui il prezzo è un colpevole assolto, non un processo di secondo grado per tutti gli innocenti assolti.

  4. bredi

    Caro Luca,

    da giurista c’è un passaggio dell’intervista a Caselli su cui secondo me bisogna riflettere parecchio: «il pm non presenta appello per sfizio o per avere ragione per forza». Il PM è il primo (in teoria, ovviamente) a chiedere la chiusura del procedimento nel caso in cui si renda conto, a seguito dell’istruzione, che non vi sono elementi per procedere a carico dell’imputato. Questo passaggio (potenziale) tutela la legge E l’imputato.

    Nel momento in cui v’è una assoluzione in primo grado, non c’è necessariamente un “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato. I motivi possono essere tanti, e molto spesso puramente procedurali.

    Frequentemente, inoltre, il PM è un magistrato assai più esperto del collega (o colleghi) giudicanti in primo grado. L’appello è comunque una tutela per la legge (e anche per l’imputato), perché consente la sottoposizione del medesimo caso – fatte salve nuove prove, che sono introducibili solo eccezionalmente – a un collegio più esperto. Tagliare l’appello forse riduce i costi e la durata del procedimento, ma porta a una distorsione già presente nel sistema americano, e che non vorrei mai in quello italiano: nella gran parte delle giurisdizioni US, se hai un ottimo avvocato hai ottime probabilità di uscire assolto da un processo a prescindere dalla colpevolezza. Da noi, l’avvocato anche eccellente deve convincere due giudici o collegi, e per quanto possa avere vita facile in primo grado (un Ghedini ha molta più esperienza di tanti giudici di tribunale), in Corte D’Appello è tutta un’altra storia.

    Caselli può aver usato argomenti facilmente contestabili, sono d’accordo. Posso però supporre si sia impegnato a parlare a un’audience non qualificata – commettendo, se così, un grave errore di presunzione – e abbia omesso questioni giuridiche rilevanti (e persuasive) al fine di parlare anche all’uomo della strada. Qui secondo me sta il suo errore: aver parlato all’uomo della strada considerandolo un povero cretino non in grado di capire l’architettura del procedimento penale, e aver dimenticato che le riviste di procedura penale, che faranno a pezzi la riforma, le leggono sì e no 2000 persone in Italia. 2000 persone tra le quali non figuro nemmeno io, che pur essendo un giurista mi occupo di tutt’altro.

  5. johndoe

    Caselli sa molto bene quello che dice e quello che tace, sarebbe un insulto alla sua storia negargli piena consapevolezza e mi sembra persino inutile parlare di quello che dice. Caselli è Caselli e Spataro è Spataro, fine.

    Dopodichè, sempre per parlare terra-terra, in italia avviene esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. La pena viene scontata prima, se sei conosciuto con la gogna e altrimenti (se sei uno qualunque) con la carcerazione cautelare, che ti taglia letteralmente fuori dalla tua famiglia, dal tuo lavoro….dalla tua vita.

    Poi, dopo anni, che ti assolvano o meno non ha più importanza. Tanto in galera non ci andresti comunque e, comunque, lo scopo è raggiunto.
    Condannati a piede libero e presunti innocenti in carcere, la metà circa dei detenuti. Questo è il sistema che piace a Caselli, a quanto posso capire.
    Io sto con la tua frase, per me la più convincente:

    …Che “in dubio pro reo”. Che è meglio un colpevole libero che un innocente in carcere…

    ma qui andiamo nella politica, decisa da chi fa le scelte politiche e non da chi applica le leggi.
    È solo questione di ruoli e non sembrerebbe neanche complicato, chi lo spiega a Caselli?

  6. Luca

    Bredi, quando il tuo ” (in teoria, ovviamente)” corrisponderà alla pratica magari ne riparliamo.

  7. robercroix

    L’esperto Soffri.
    Ad onor di verità avrebbe dovuto specificare ai suoi lettori, o quanto meno ricordare, che una legge sulla inappellabilità delle sentenze di assoluzione -tale legge Pecorella- era già stata emanata dal parlamento durante il precedente governo Berlusconi e come certamente ricorda dichiarata incostituzionale dalla Consulta.
    Ora di quella legge ordinaria se ne vorrebbe ricavare un succedaneo di rango costituzionale : ciò che prima violava i principi della Carta oggi invece si ritiene che ne dovrebbe fare parte.
    Comportamento discutibile, non le pare ?
    Per quanto riguarda la comparazione che fa con il sistema americano le riporto, con l’aggiunta anche di una completa analisi delle storture che una tale legge introdurrebbe nel nostro sistema penale, le parole del Cordero :”Vero che l’ assolto(nel sistema americano N.d.a) non rischia un secondo giudizio nel merito, ma gl’ informati sanno perché: l’ organo della decisione sul fatto è una giuria; dodici teste dicono cosa sia avvenuto (niente da spartire con i giudici popolari delle corti d’ assise italiane, componenti d’ un collegio misto); e le giurie, col relativo dibattimento, nel XIII secolo inglese riempiono un vuoto aperto dalla caduta degli iudicia Dei (duelli, ordalie, giuramenti purgatori). Nel vecchio rituale accusatorio non importa cosa fosse accaduto: il giudizio è evento agonistico; lo decidono i contendenti, nel duello, o uno dei due mediante performances più o meno riuscite(…)
    Il lato comodo degli iudicia Dei sta nell’ effetto tranchant. I giurati, esponenti della comunità, emettono dei «vere dicta»: sono organi d’ una cognizione viscerale; poi l’ uso forense sviluppa laboriose tecniche della prova, ma i verdetti conservano l’ impronta irrazionale. Tali risultano ancora nella figura importata dalla Francia rivoluzionaria. «Intime conviction»: i decisori sciolgono le varie questioni attraverso dei «sì» o «no»; è augurabile che in camera di consiglio ragionino, ma le trame restano sommerse nel monosillabo; non sarebbe vere dictum se cercasse l’ assenso dell’ uditorio esponendo i motivi. Né ammette appelli: erompe irripetibile, salvo che abbia vizi formali; ad esempio, ne mancava uno o quel tale non poteva sedere lì (l’ equivalente negli iudicia Dei è un coniurator senza titolo o l’ ordalia truccata o l’ arma proibita del duellante). Perciò l’ assolto non rischia appelli: era così anche nelle vecchie corti d’ assise italiane; ma non è appellabile nemmeno la condanna. L’ “appellandi usus” emerge a Roma in epoca imperiale: presuppone una struttura verticale degli uffici e metri secondo cui vagliare i responsi; la sentenza discende da un sapere tecnico, col rischio dell’ “iniquitas vel imperitia” (Ulpiano, D. 49.1.1). Nella forma pura l’ appello devolve l’ intera causa: non importa cosa uno chieda o perché; lo iudex ad quem giudica ex novo. Arma del soccombente, ovvio che competa a entrambi(…)
    (Il)pubblico ministero: può appellare a favore dell’ imputato; o anche contro, se chiede una pena più grave; non quando se lo sia visto assolvere; i proscioglimenti scaturiscono inappellabili, quasi iudicia Dei. Il rischio d’ errore non è lo stesso nei due sensi? Mai visto un contraddittorio più monco e giudizi complessivi meno sicuri. Pigliamo un caso scolastico: due testimoni; Mevio racconta bianco; Filano, nero. Ritenendo attendibile Mevio e subornato o mitomane Filano, la sentenza condanna: è appellabile; ma se capitasse l’ inverso, l’ accusa avrebbe solo il ricorso in cassazione. Superfluo dire perché non basti: lassù sfuggono questioni capitali; in particolare, la Corte non vaglia i discorsi narrativi; vaglio possibile e utile solo ad opera del giudice che li ha uditi, vedendo gl’ interlocutori nell’ esame incrociato, o può rinnovarlo ogniqualvolta i verbali destino perplessità. Nella questione se e quanta fede meriti il testimone, affiorano residui d’ una logica del sentimento: terreno vietato al supremo laboratorio, purché il motivante tenga discorsi formalmente plausibili; e chiunque vi riesce; mutilando l’ appello alteriamo le bilance del giudizio. Saltano agli occhi le invalidità. Primo, l’ art. 111 Cost., c. 2, esige armi pari, (…)
    L’ equivalente civilistico sarebbe un regime diseguale del contratto, dove Primus goda dei rimedi negati a Secundus, cosa mai avvenuta né pensata: i civilisti ereditano tradizioni colte; la procedura penale trascina fondi limacciosi. Secondo, dall’ art. 3 Cost. la Consulta ha enucleato una grammatica del ragionevole: è nonsenso che il pubblico ministero possa appellare la condanna, magari chiedendo varianti minime, e sia impotente davanti al proscioglimento; là soccombeva in parte; qui su tutta la linea.(…)”
    (Il testo è preso da un articolo di F.Cordero pubblicato su Repubblica, del 02/02/2007, a commento della decisione della Consulta di dichiarare incostituzionale la legge Pecorella.)

    http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/02/02/quel-finto-sdegno-sulla-legge-pecorella.html

  8. johndoe

    Gia che si parla di riformare la giustizia dico che dovrebbe essere introdotto il reato di scrivere in un blog una roba come questa qua sopra.
    Si usano gli spazi, l’interlinea, la punteggiatura e, sopratutto se il delirio è così lungo, si posta il link, porcaccia la miseria…

    @ Luca: venendo alle cose serie e riguardo la tua risposta a bredi (che condivido), c’è mica una statistica degli appelli per proponente?
    A trovarla ci fai un’inchiestona sul post :-)

  9. robercroix

    @Johndoe : Lei non sa chi è il Cordero, vero?
    PS : mi scuso di aver raddoppiato la f a Sofri.

  10. pidario

    C’è del vero in quello che dice Sofri ma anche in quello che dice Caselli. Se uno dei principi cardini della Giustizia applicata agli interessi della collettività è anche quello della certezza della pena si potrebbe intanto dar seguito alla condanna già dopo il primo grado di giudizio ( non prima tranne che per reati gravissimi che comportino anche la fragranza) e si potrebbe concedere l’appello sia per i condannati che per gli assolti solo nel caso in cui intervengano rilevanti ed evidenti fattori che giustifichino la richiesta vagliati da uno specifico collegio di magistrati di chiara esperienza. Così si continuerà a cercare di avvicinare la verità processuale all’accaduto reale (perchè il processo non può che essere il luogo dove si tenta di ricostruire una realtà ignota e tale resterà sempre purtroppo con buona o cattiva pace di tutti) ma nel contempo si interverrà sui tempi infiniti della giustizia e sulla mole del lavoro dei Giudici contribuendo senz’altro a migliorare il lavoro dei giudici e conseguentemente il loro giudizio. Certo accadrà (ma non credo spesso) che ci siano innocenti che scontano una pena così come già accade (direi più spesso per le lungaggini e farraginosità dell’intera macchina giudiziaria e per la poca attenta proposizione delle leggi) che ci siano colpevoli a spasso. Infine per i reati di mafia e di corruzione grave quando ci sia una assoluzione con forma dubitativa potrà essere almeno utile non permettere a questi cittadini di rappresentare la collettività (nei Comuni, nelle Provincie nelle Regioni e in Parlamento.
    Forse sono troppo giustizialista?

  11. Hytok

    Luca, guarda che non puoi mettere sullo stesso piano accusa e difesa. Il PM cerca di appurare la verità sull’oggetto dell’indagine, invece gli avvocati difensori cercano di far assolvere il proprio assistito anche a discapito della verità! Semmai, c’è del garantismo in eccesso, in Italia.

    E comunque, non si dovrebbe nemmeno entrare nel merito di questa proposta di riforma, proprio perchè è berlusconi a proporla!

  12. Urlo

    Questi sono discorsi da idioti, e lo sono ancor di più quando sono fatti da non tecnici che basano le loro opinioni su letture saltuarie (nonostante l’autore del post affermi che anche il tecnico parla come un uomo medio).

    Sono discorsi da idioti perchè si prende sul serio una riforma sponsorizzata da uno che se ne frega del bene pubblico e che pensa unicamente ai propri interessi.

    Una riforma di questo tipo non andrebbe mai nemmeno discussa perchè mai e poi mai potrebbe essere non viziata da scopi altri dalla pura e semplice giustizia sociale.

    Come al solito, siete cascati nella trappola.

  13. johndoe

    @ robercroix: sì, lo so chi è Cordero e, a capo basso per la sua sapienza, dico che quel coso è un delirio. Il reato di cui parlavo, comunque, era il suo che ha postato il coso chilometrico. Bastava una frase e il link.

    Sulla legge Pecorella è interessante leggere la bocciatura della consulta. In pratica si dice che l’art X (non me lo ricordo) violasse il principio della parità tra le parti, affermando di seguito che una certa disparità (a favore dell’accusa) era invece giustificata dal suo essere pubblica. Una roba cubana, per me.

    @ bredi: se per caso le trovassi postale, mi è venuta la curiosità. Ovviamente….grazie!

    @ Urlo: spiacente, ci sei cascato te rivolgendoti a noi. Qui siamo tutti stipendiati dal rag. Spinelli per far abboccare i tonni. Noi la buttiamo lì e qualcuno abbocca sempre.

  14. robercroix

    @Luca : Nel suo articolo però la bocciatura della Consulta non viene minimamente riportata.
    Vorrei farle anche notare che il principio del ragionevole dubbio, che lei sapientemente pone come trave portante della sua tesi, non è da ritenersi uno dei principi fondativi ed inappellabili del nostro ordinamento penale poiché come lei ben sa è di recente invenzione : introdotto dalla legge pecorella tramite la oramai famosa formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
    Quindi tirando le somme, il suo tentativo di difendere una legge incostituzionale, cercando di fondarne la validità su un principio farraginoso e portando ad esempio(il parallelo con il sistema americano) un esempio che non sta in piedi, è di certo un buon esercizio retorico ma non una dimostrazione di buon giornalismo.

  15. robercroix

    @johndoe : pensa che gli altri siano così stupidi da non capire quando lei si riferisca a loro od invece a qualcun’altro ?
    Non vedo il motivo di dover specificare che quando parlava di reato alludesse a me e invece delirio fosse riferito al Cordero.
    Comunque ho riportato quel “coso” non nella sua interezza ma bensì ho scelto e collegato le parti che ritenevo maggiormente inerenti alla discussione in atto.

  16. Pingback: links for 2011-03-12 « Champ's Version

  17. Francesco

    Mi viene in mente un altro punto a favore della rettifica anche contro l’imputato: gli interessi delle parti civili.
    Se il reato in questione ha delle vittime, queste hanno interesse alla condanna del colpevole (del colpevole, non di uno a caso, sia chiaro), in modo da potere chiedere un risarcimento.
    Un colpevole assolto, non è un prezzo solo per lo stato o il tribunale, ma per le vittime che non saranno risarcite.
    Invece se il PM quando dovrebbe non chiede l’archiviazione”, si può discutere di come punirlo, magari, come dicevo prima, se presenta un ricorso palesemente inammissibile o infondato.

    Oltretutto di tutti gli strumenti che aumentino le assoluzioni definitive, questo mi sembra essere il meno garantista, mi sembra che finisca per premiare i furbi o i fortunati, non gli innocenti.
    Separiamo le carriere, puniamo la manifesta persecuzione e le accuse temerarie (tipo Tortora, per tirare in ballo un esempio famoso), garantiamo i diritti di difesa (anche con la lettura dei diritti all’americana, magari), limitiamo al massimo la custodia cautelare (che è davvero un abuso tremendo, in molti casi), ma non aboliamo la possibilità di presentare un ricorso fondato.

    ps: un testimone corrotto può anche essere scoperto dopo il processo, perché in quel caso non dovrebbe essere rivisto?
    Invece trovo non abbia senso dire che ci vuole il secondo grado perché il primo è fatto da incompetenti, facciamo in modo che tutti i giudicanti siano all’altezza, piuttosto (e se per fare il giudice servissero anni di esperienza come PM o avvocato?)!

  18. nicolacolella

    due caute, e personalissime, obiezioni al Post:
    1) Sofri mi sembra condividere l’idea, berlusconiana ma anche liberale, comunque estranea storicamente al nostro ordinamento, secondo la quale accusa e difesa rappresenterebbero due parti simmetriche e contrapposte del processo penale, rispetto alle quali la società resterebbe equidistante; in realtà, il pubblico ministero (chiamato pubblico proprio per questa ragione – “l’Ufficio di rappresentare la Legge”) rappresenta l’interesse di tutti all’accertamento della verità, tanto che sarebbe gravissimo se, per ‘vincere’, nascondesse prove a discarico dell’imputato; al contrario, il difensore deve tutelare solo ed esclusivamente il proprio cliente;
    2) l’effetto più probabile di una ipotetica approvazione di questa riforma, sarebbe una crescita esponenziale delle condanne in primo grado.

  19. Pingback: In dubbio pro reo ( Diritti (umani e altro) Libertà Uncategorized ) - Il blog di Marcello Saponaro

  20. Shylock

    Io non sono un esperto, ma chi tira in ballo gli USA dovrebbe ricordare che li’ il ricorso in appello (e in cassazione) non si concede a cani e porci, in automatico: per esempio a Tyson, cui certo i soldi per gli avvocati non mancavano, fu negato.
    E sempre li’, se ti condannano sei un condannato, non ‘in attesa di giudizio’ fino alle calende greche come qua, quindi passi dritto dal tribunale alla galera, non c’e’ avvocato che tenga.

  21. nonunacosaseria

    Luca,

    il principio “meglio un colpevole a piede libero che un innocente in galera” è sacrosanto.
    Tuttavia, da profano qual io sono, mi pare che in questo caso c’entri solo di sghimbescio.
    Il ddl Alfano, innanzitutto, prevede che “contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello”. Allora, mettiamo il caso che un tizio è stato condannato a una pena lieve per i reati per i quali veniva accusato e per motivi vari decide che gli va bene così, pur professandosi innocente (e lo è realmente, attenzione!): hai visto mai che ricorre in appello e invece di dargli cinque anni gliene danno dieci. C’è un errore giudiziario, ma tant’è. Per lui. Per il pm no e, infatti, ricorre in appello. Può farlo, alla luce del ddl Alfano, perché la sentenza è di condanna. E in appello il tizio si prende dieci anni.
    Parto da questo caso limite per segnalare che il tuo ragionamento pare, ai miei occhi da profano, lacunoso.
    E mi riallaccio alla sentenza della Corte costituzionale sulla legge Pecorella. Anche depurandola di tutti i rimandi alla legge vigente – riformata dal ddl Alfano – tale sentenza afferma un paio di princìpi che val la pena citare.
    * “la sussistenza o meno della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio rappresenta la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell’opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a negare la ragione stessa dell’istituto dell’appello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di certezza, esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico – di innocenza”.
    * l’iniziativa del pm che ricorre in appello ha “come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e – tramite quest’ultima – l’effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali”.

  22. vit

    @johndoe
    Io di statistica ho trovato questa (attenzione è riferita solo alla Sicilia):

    totale 44.562 appelli (dal 2007 al 2010):
    93% appelli degli imputati
    7% appelli dei pubblici ministeri.

    Viene inoltre proposto un ricorso per Cassazione per la quasi totalità delle sentenze penali di condanna confermate in appello.
    Fonte: grnet.it

    Purtroppo così da solo non ha molto valore (manca il dato sulle sentenze di assoluzione/condanna in primo grado con cui confrontarlo).

  23. ro55ma

    Mi pare che il dibattito, fin ora, spieghi molto bene perchè Caselli fa quei ragionamenti e perchè il buon senso e il buon dubbio delle riflessioni di Sofri, rimbalzino, sulle coscienze diritte di tanti Cordero dè noartri.
    Non solo sono convinti che la partita imputato-accusa sia, come minimo, pari ma che, se ti ritrovi imputato, sei presuntivamente colpevole, non, innocente.
    Una volta, (alla Piccola Borghesia di Lolli) si sarebbe detto: “..se sei lì qualcosa deve pur aver fatto, altrochè.. “

  24. emme

    caro luca,

    non solo in merito a questo articolo, e riconosco la bruttezza della metafora del caselli, ma anche sull’intervista al prof. ceccanti ed in generale sul dibattito sulla riforma della giustizia: due punti in particolare.

    1- l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado. per avventura ho studiato il processo mannino e carnevale (entrambi conclusi con assoluzione in cassazione, vabè) ed in entrambi i casi la sentenza di assoluzione in primo grado fu ribaltata in appello. perchè?
    intanto perchè il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è un reato permanente e dunque il singolo fatto costituisce elemento di reato soltanto in base ad una valutazione complessiva (sintetica) d’insieme. insomma per essere rigorosa necessita tempo.

    ma a prescindere dall’argomento mafia: l’appello è necessario per sottrarre il giudice del primo grado ad una responsabilità superiore alle sue possibilità: il giudice dell’appello infatti è di regola più autorevole e soprattutto, anche semplicemente perchè risiede nel capoluogo, meno legato a rapporti di convenienza e vicinanza; insomma meno ricattabile (o corruttibile).

    ciò che non dici poi è che in appello non possono essere addebitati nuovi fatti all’imputato, ed anche le nuove prove, per essere ammesse sono soggette ad una procedura rigorosa; parlando di garanzie dell’imputato mi sembra si dovrebbe agire piuttosto su questa disciplina, tecnica e noiosa, sì, ma pertinente.

    2- l’obbligatorietà dell’azione penale è la trasposizione processuale del principio di uguaglianza: assicura insomma parità sostanziale di diritti. garantisce che di fronte allo stesso comportamento oggettivo (possesso di cocaina) il pm proceda tanto nei confronti dello studente quanto del presidente del consiglio. senza questo semplice principio la giustizia è arbitrio: a che vale la legge uguale per tutti se poi si applica solo per alcuni.

    commento troppo lungo, scusate.

    m.

  25. Wizardo

    Mi pare che il solo accettare un presunto dibattito sulle questioni della giustizia (che meriterebbero ben altra cura ed attenzione) a fronte della provocazione della cosiddetta maggioranza sia cadere nel tranello di un blocco politico che cura interessi un tempo inconfessabili, oggi palesi.
    Eugenio Scalfari lo riassume egregiamente:

    “Viene abolito uno dei poteri fondamentali, viene cancellata la dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura, viene abolita l’obbligatorietà dell’azione penale, presupposto fondamentale dell’indipendenza della magistratura. Vengono infine aboliti i poteri di autogoverno del Csm, trasformato in un organo la cui maggioranza è determinata dalla maggioranza parlamentare. Il tutto in presenza di una legge elettorale in base alla quale la maggioranza relativa emersa dalle elezioni ottiene il 55 per cento dei seggi.”

  26. ro55ma

    Certo che, sostenere in Italia il 13 marzo 2011, che l’obbligatorietà dell’azione penale esiste (non solo sulla carta) ed è lo strumento che garantisce il principio di uguaglianza, non so se è reso possibile da un delirio di onnipotenza devastante o, semplicemente, dal pensare di vivere su Marte, non circondati da Paesi che non sanno neppure cos’è (e non amministrano la giustizia con arbitrio e contro i più deboli).
    Ma pur di non cadere nel tranello del blocco politico…

  27. Wizardo

    Certo che sostenere in Italia, il 13 marzo 2011, che sia possibile discutere seriamente di una riforma della giustizia proposta da un governo con a capo il signor Berlusconi (l’amico dei vari Scajola, Verdini e dell’Utri per intenderci, oltre che di se medesimo), non so se sia reso possibile da un delirio di onnipotenza devastante o, semplicemente, dal pensare di vivere su Marte.

  28. ro55ma

    Hai ragione, @wizardo: Aventino! Aventino! e subito dopo Governo di Salute Giudiziaria con Presidente Ingroia, De Magistris alla Giustizia e Di Pietro al Turismo.

  29. Pingback: Sull’inappellabilità delle assoluzioni « Peppe Nappa

  30. stevengal

    Mi spiace ma tutta la discussione si azzera quando si scopre che verte su una riforma pensata e studiata da un imputato potentissimo tramite due suoi avvocati abilissimi.
    La valutazione sulle parole di Caselli la dovremmo rimandare a quando la medesima riforma verrà presentata da un governo di centrodestra guidato da chiunque non sia l’attuale monarca. Non so se mi spiego: una volta si chiamava “pregiudiziale”.

  31. ro55ma

    @Hytoc: non ti sfiora neanche, il pensiero, che si possa contestare Caselli, ragionare sulla riforma della Giustizia e non votare PdL. Ma come dicevi tu stesso, siamo anche troppo garantisti in Italia; l’accusa, nel nostro ordinamento, è più importante della difesa e tu sei d’accordo.
    Io no.

  32. Hytok

    @ro55ma: sai cosa ti qualifica? Che ti comporti come Emilio Fede, storpiando il nome dei tuoi interlocutori. Sì, è una pregiudiziale verso quelli come berlusconi. O come te.

  33. osvaldo

    Qualche dubbio:
    – il fatto che le impugnazioni sulle assoluzioni abbiano una incidenza statistica così bassa rende la questione davvero decisiva per il sistema giustizia? Perchè non si fa una ricerca sulla incidenza?
    – Nel sistema americano la inoppugnabilità delle assoluzioni si giustifica con le decisioni prese con le giurie. Quindi l’analogia non va bene per il nostro paese dove l novanta per cento delle decisioni penali è preso da una sola persona, con evidenti maggiori rischi di errore.
    – il tutto va visto in connessione con la riforma della responsabilità civile dei magistrati. Io magistrato che ho dubbi su una condanna, oggi assolvo, domani sapendo che la decisioni inoppugnabile, se si rivelerà errata, mi esporrà a responsabilità( lo stalker assolto che ucciderà, per dirne una) preferirò condannare nel dubbio, magari a pena bassissima, in modo da provocare una decisione collegiale e non passare guai. E’ una distorsione, direte, ma che sarà frequente e con la quale nello scrivere una norma occorre fare i conti.
    – Non è vero che il testimone falso lo è anche in appello, per la semplice ragione che in appello non si sentono i testimoni. Con la riforma non si potranno correggere condanne emesse sulla base di testimonianze la cui falsità emerge il giorno dopo la sentenza ( anche per confessione del testimone falso.
    Su questi aspetti si deve impostare il dibattito, non sulla questione se Castelli sia simpatico antipatico, sui magistrati amati/odiati.

Commenti chiusi